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Quale validità ha un documento sottoscritto con firma elettronica?

La validità della sottoscrizione di un documento con firma elettronica è stabilita dall’ Art. 21 D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 , che cita:

  1. Il documento informatico, cui e’ apposta una firma elettronica,
    sul piano probatorio e’ liberamente valutabile in giudizio, tenuto
    conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita’, sicurezza,
    integrita’ e immodificabilita’.
  2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica
    avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole
    tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscano
    l’identificabilita’ dell’autore, l’integrita’ e l’immodificabilita’
    del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice
    civile. L’utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata
    o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi
    dia prova contraria.

    (2-bis)
    Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture
    private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del
    codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte,
    a pena di nullita’, con firma elettronica qualificata o con firma
    digitale.((Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del codice
    civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se
    sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o
    digitale)).
Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:40

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