La validità della sottoscrizione di un documento con firma elettronica è stabilita dall’ Art. 21 D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 , che cita:
- Il documento informatico, cui e’ apposta una firma elettronica,
sul piano probatorio e’ liberamente valutabile in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita’, sicurezza,
integrita’ e immodificabilita’. - Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscano
l’identificabilita’ dell’autore, l’integrita’ e l’immodificabilita’
del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice
civile. L’utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata
o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi
dia prova contraria.
(2-bis)
Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture
private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del
codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte,
a pena di nullita’, con firma elettronica qualificata o con firma
digitale.((Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del codice
civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se
sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale)).
Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:40